Art. 18-quinquies — Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali
All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021 e 2022";
- b)al comma 2, le parole: "37.031 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Testo vigente dal 1 marzo 2022
