Art. 15 — Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa

All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti)): «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022. ((3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunita' educative e per il contrasto della poverta' educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190))». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 1 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2021 al 1 marzo 2022. 14 parole tolte, 134 parole aggiunte.

tolto: Proroga di termini in materia di contrasto alla poverta' educativaAll'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bistolto: , e' sostituito dal seguente aggiunto: e' sostituito dai seguenti: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte … limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022. aggiunto: 3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunita' educative e per il contrasto della poverta' educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228~art15 · fonte del testo

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