Art. 1 — Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti Editoriali

A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' del-l'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro,. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)).4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

4

Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Testo vigente dal 7 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2010 al 7 gennaio 2011. 19 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… 2002. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro,.tolto: ... Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di … di attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati. tolto: A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

    Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;353~art1 · fonte del testo

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