Art. 3-quater — Altre misure di deburocratizzazione per le imprese
All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo periodo e' soppresso. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34)). Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una piu' uniforme applicazione delle disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile e' redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalita' richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, ed e' trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.
Testo vigente dal 1 maggio 2019
