Art. 11-septies — Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "pari". 2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:
- b)riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio
Testo vigente dal 13 febbraio 2019
