A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia ((e del settore lapideo)) e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime diesonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi". La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito ((dovuto all'Istituto postelegrafonici)) nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Testo vigente dal 22 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    La trasformazione del regime previdenziale dei lavoratori postali - pervenuto alla fine di un complesso 'iter' legislativo alla attribuzione del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. - è parziale e convive 'pro ratà con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore di lavoro: in tale contesto, il contributo previdenziale obbligatorio imposto ai lavoratori postali pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita maturata prima del 28 febbraio 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impongono ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l'anno 2000, dell'1,75 per cento per il 2001 e dell'uno per cento per il 2002. - In tema di buonuscita e principio di solidarietà, v. citate sentenze n. 187/1975, n. 30/1976, n. 169/1986, n. 173/1986, n. 264/1994. - Sul principio secondo cui l'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 164/1994.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1998 al 22 marzo 1998. 7 parole aggiunte.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia aggiunto: e del settore lapideo e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le … a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito aggiunto: dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-01-20;4~art2 · fonte del testo

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