[1]Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

  • a)uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
  • b)uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018

[2]MATTARELLA

[3]Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

[4]Salvini, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Testo vigente dal 3 dicembre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132~art1 · fonte del testo

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