Art. 19-bis — Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato
((All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 1, le parole: "cinque per cento della dotazione organica" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza";))
- b)((al comma 4, le parole: "non superiore al triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quadriennio";))
- c)((dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. 5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica")).
Testo vigente dal 25 aprile 2026
