Art. 2 — Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19
Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da ((COVID-19)) Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalita' sanitarie, assistenziali ((o educative)) durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ((del COVID-19)) e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((6 giugno 2001, n. 380)), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita'. Per le finalita' di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facolta' per il comune territorialmente competente di ((richiedere)) in qualsiasi momento la rimozione ((delle strutture)), con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformita' dell'opera ((alle prescrizioni e ai requisiti)) di cui al comma 1. Nella comunicazione ((di cui al comma 2, primo periodo,)) sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed e' altresi' indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto ((la propria responsabilita')). In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi. ((Dall'attuazione delle medesime disposizioni)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprieta' nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
Testo vigente dal 28 luglio 2024
