((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2. Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non e' tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet" sono inserite le seguenti: ", da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,". All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 206/2019

    Parametro
    25 luglio 2019

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, comma 62, della legge 23 dic…

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici · Art. 97 cost. · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2012 al 1 gennaio 2019. 447 parole tolte, 30 parole aggiunte.

tolto: Le imprese editrici... di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese … le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione. tolto: Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e' suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto, per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei … incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,". tolto: 5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, … periodici," sono inserite le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-18;63~art3 · fonte del testo

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