Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;
  • b)all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;
  • c)all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'»;
  • d)all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

Testo vigente dal 27 giugno 2014

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-26;92~art6 · fonte del testo

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