Art. 10-quater — Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198)). Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attivita' l'Istituto e' autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198)).
Testo vigente dal 15 dicembre 2021
