Art. 14-ter — Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso". ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58)).

Testo vigente dal 30 giugno 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 107/2020

    Altra decisione
    5 giugno 2020

    Sono dichiarati estinti - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - i processi in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365 della legge n. 145 del 2018, e dell'art. 14- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019, promossi dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 Cost. (Nel caso di specie, la Regione ricorrente ha giustificato la rinuncia sulla base, da un lato, del riconoscimento, operato dalla difesa statale nell'atto di costituzione in giudizio, dell'inapplicabilità alla Regione delle norme statali impugnate e, dall'altro, della sopravvenuta abrogazione delle ulteriori norme statali impugnate). La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedente citato: ordinanza n. 48 del 2020 ).

    Art. 14-ter Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 5 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2019 al 30 giugno 2019. 26 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso". tolto: 2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed educativo, anche degli enti locali" aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art14ter · fonte del testo

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