Art. 6-ter — Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali

In considerazione delle criticita' riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 e' sostituito dal seguente: "850. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 e' sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso e' versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta, il decreto puo' comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".

Testo vigente dal 29 novembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 145/2024

    Questione infondata
    23 luglio 2024

    I comuni valdostani mantengono la loro autonoma soggettività giuridica e la loro autonoma capacità finanziaria e sono tenuti, al pari di tuti gli altri enti territoriali italiani, a contribuire, quando necessario, al fabbisogno statale in relazione alle proprie possibilità e secondo criteri concordati tra i comuni e lo Stato.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a e b, 3, primo comma, lett. f, dello statuto speciale, all’art. 3 del d.lgs. n. 431 del 1989, agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a, della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025 – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza del versamento, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La tesi, postulata dalla ricorrente, della natura integrata del sistema degli enti territoriali della Regione autonoma è inconsistente, anche in ragione del diverso quadro normativo delle Regioni autonome Trentino-AltoAdige e Friuli-Venezia Giulia nelle quali, invece, tale sistema esiste. La disposizione impugnata, pertanto, non pone a carico della Regione autonoma un contributo ultroneo rispetto a quello che sulla stessa già grava, ai sensi del comma 850, essendo la stessa semplicemente indicata come il soggetto che ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani. La natura integrata degli enti territoriali non può derivare, infatti, dalle norme statali e regionali che, pur riconoscendo una certa autonomia organizzativa e finanziaria alla Regione autonoma, non comportano di per sé il riconoscimento di un sistema regionale integrato; di tale natura non vi è, poi, alcun riferimento nello statuto speciale né la stessa può conseguire, esplicitamente e implicitamente dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Detta natura non può, infine, desumersi né dall’art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, né dagli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio. Sotto il primo profilo, la competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza locale è concetto ben diverso dalla possibilità di poter considerare unitariamente gli enti territoriali ai fini dei loro doveri finanziari nei confronti dello Stato e, con riferimento al secondo, è proprio l’esigenza di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci che impone agli enti territoriali di sostenere la finanza pubblica in misura proporzionale rispetto alle proprie possibilità. La doglianza regionale, invece, – diretta a sottrarsi agli obblighi relativi al versamento della quota dovuta per conto dei comuni – si pone in contrasto con la necessità di rispettare gli obblighi euro-unitari e di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Non sono nemmeno violati i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto la disciplina si spiega in ragione del fatto che la Regione autonoma è l’unico interlocutore per i comuni valdostani nei confronti dello Stato, cosicché risponde dell’eventuale inadempimento dei medesimi, con facoltà di rivalersi nei loro confronti). (Precedenti: S. 87/2024; S. 77/2019 - mass. 41953).

    Art. 6-ter Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali · Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132~art6ter · fonte del testo

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