Art. 40-ter — Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020 ((, 2021 e 2022)), secondo le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.
Testo vigente dal 1 marzo 2022
