Art. 39-bis — Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali"
Testo vigente dal 21 agosto 2024
