Art. 1-octies — Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79
((All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((la parola: "presso" e' sostituita dalla seguente: "tra";))
- b)((le parole: "il costo giornaliero di acquisto del greggio e" sono sostituite dalle seguenti: "sino al costo giornaliero di acquisto";))
- c)((le parole: "raffinati da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dal";))
- d)((le parole: "sui mercati di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".))
Testo vigente dal 28 giugno 2026
