Art. 1-duodecies — Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse
((All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti: "2-quinquies. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA. 2-sexies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'ARERA. 2-septies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di venti anni senza oneri concessori. 2-octies. L'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse e' svolta dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'ARERA definisce le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale attivita'. 2-novies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944".)) ((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 52 e' inserito il seguente: "52-bis. Per le cooperative elettriche, la rimodulazione delle concessioni in essere e' riconosciuta, a condizioni semplificate definite con il decreto di cui al comma 50, anche in deroga alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, nonche' ai commi 51 e 52, per un periodo di venti anni. Nel definire le condizioni ai sensi del primo periodo, si tiene conto della funzione sociale svolta dalle cooperative di cui al presente comma")).
Testo vigente dal 28 giugno 2026
