Art. 4 — Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche
Articolo soppresso dalla l. 18 novembre 2019, n. 133.
Abrogato dal 21 novembre 2019
Articolo soppresso dalla l. 18 novembre 2019, n. 133.
Abrogato dal 21 novembre 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 2019 al 21 novembre 2019. 287 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, inclusi». Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 21 del 2012.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105~art4 · fonte del testo
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