Art. 5 — Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo

All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ((, e' aggiunto)), in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive." ((1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo)) Alla copertura degli oneri derivanti ((dai commi 1 e 1-bis)), valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, ((3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,)) si provvede:

  • a)quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, ((0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,)) mediante le maggiori entrate derivanti ((dai commi 1 e 1-bis));
  • b)quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, ((3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2015 al 21 luglio 2015. 63 parole tolte, 272 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 tolto: e' inseritoaggiunto: , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del … comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive." aggiunto: 1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo Alla copertura degli oneri derivanti tolto: dal comma 1 aggiunto: dai commi 1 e 1-bis, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, tolto: 2,2 aggiunto: 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, tolto: 2,0 aggiunto: 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, tolto: 1,7 aggiunto: 6 milioni di euro per l'anno 2018, tolto: 1,5 aggiunto: 8 milioni di euro per l'anno 2019, tolto: 1,2 aggiunto: 10 milioni di euro per l'anno 2020, tolto: 1 milione aggiunto: 15 milioni di euro per l'anno 2021, tolto: 0,7 aggiunto: 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno tolto: 2022, 0,5 aggiunto: 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno tolto: 2023 e 0,2 aggiunto: 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno tolto: 2024 aggiunto: 2031, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,tolto: 4aggiunto: 6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,tolto: 4aggiunto: 8 milioni di euro per l'anno 2017, tolto: 0,3 aggiunto: 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, tolto: 0,3 aggiunto: 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, tolto: 0,2 aggiunto: 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, tolto: 0,2 aggiunto: 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, tolto: 0 aggiunto: 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno tolto: 2022 e a 0 aggiunto: 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno tolto: 2023 aggiunto: 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti tolto: dal comma 1 aggiunto: dai commi 1 e 1-bis;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, tolto: 1,4 aggiunto: 3 milioni di euro per l'anno 2018, tolto: 1,2 aggiunto: 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, tolto: 1 milione aggiunto: 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, tolto: 0,8 aggiunto: 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, tolto: 0,6 aggiunto: 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, tolto: 0 aggiunto: 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno tolto: 2023 e a 0,2 aggiunto: 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno tolto: 2024 aggiunto: 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307tolto: .aggiunto: ; Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-05-21;65~art5 · fonte del testo

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