Art. 5 — Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «((e comunque entro le sei ore successive all'arrivo)) nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,». (( Le modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale))
Testo vigente dal 10 agosto 2019
