Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di imballaggi Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l'articolo 226-quater e' aggiunto il seguente: «Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilita' per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilita' equivalenti riconosciuti a livello europeo:
- a)imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- b)imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- c)imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffe' e zucchero, ad eccezione degli:
- 1)imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessita' di ulteriori preparazioni;
- 2)imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
- d)imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. 2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonche' dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40. 3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. 4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonche' delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.»;
- b)all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente: «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformita' o altre diciture ingannevoli o elusive, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore e' superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.». Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
