Art. 4-quater — Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica
All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, e' inserito il seguente: "52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
- a)esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
- b)non applicabilita' della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonche' agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c)obbligo per la singola amministrazione o societa', che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicita' all'incarico medesimo;
- d)obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicita';
- e)individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalita' applicative della presente disciplina".
Testo vigente dal 3 agosto 2008
