L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 1 ottobre 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 186/2006

    Questione inammissibile
    5 maggio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo, a favore dei soggetti con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ove non effettuata entro la data del 1° ottobre 2001 e, pertanto, senza la previsione di un congruo termine di opzione successivamente a tale data. La questione - sollevata con ordinanza che presenta elementi di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, a causa della mancata indicazione nel dispositivo dell'art. 77 Cost., laddove in motivazione viene individuata l'adozione del decreto-legge quale concausa della irragionevolezza della disciplina denunciata - muove da un'erronea valutazione del quadro normativo, dal momento che, con la disposizione censurata, il legislatore si è fatto carico di salvare le opzioni già esercitate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, con ciò escludendo la possibilità di lesione di diritti acquisiti, e si risolve nella denuncia di meri inconvenienti di fatto, per ovviare ai quali viene invocata una sentenza manipolativa che fissi un termine per avvalersi dell'opzione, implicante esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte costituzionale, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la fissazione di un termine.

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-28;355~art2 · fonte del testo

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