Art. 8 — Norme finali
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. )) Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo vigente dal 1 novembre 2008
