Art. 7 — Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "433. Al concorso per l'accesso alle (( scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)), di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che (( superano)) il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.".
Testo vigente dal 1 novembre 2008
