Art. 1 — Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999. 2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66
2Il D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001".
Testo vigente dal 25 marzo 2001
