Art. 1-bis — Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica
All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: "legge 7 dicembre 2000, n. 383," la parola: "e" e' soppressa;
- b)dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 agosto 2005
