Art. 3 — Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di' previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2005 al 1 giugno 2005. 40 parole tolte, 102 parole aggiunte.

Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, tolto: istituito con aggiunto: di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri in data aggiunto: ministri 21 marzo 2001aggiunto: , e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri in data aggiunto: ministri 13 febbraio 2004, aggiunto: istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri aggiunto: ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tolto: e vengono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attivita' e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia aggiunto: nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di' previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44~art3 · fonte del testo

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