Art. 3-quater — Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
I comuni con popolazione ((fino a 10.000 abitanti)), appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto.
Testo vigente dal 21 aprile 2026
