Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 108
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 agosto 2022, n. 108
1La L. 5 agosto 2022, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022".
Testo vigente dal 6 agosto 2022
