Art. 1-quinquies
All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
Testo vigente dal 29 maggio 2003
