Art. 4-ter — Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53
L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e' sospesa ((fino al 31 dicembre 2024)). Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le modalita' ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Testo vigente dal 29 febbraio 2024
