Art. 1-ter — Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare
Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 e' aggiunto il seguente: "Art. 544-bis (Acquisizioni nell'ambito delle attivita' di politica militare). - 1. Per le iniziative aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonche' per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonche' alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. Con uno o piu' provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa e' definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile".
Testo vigente dal 28 dicembre 2022
