Art. 1-quater — Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza

All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'";
  • b)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio. 5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3

Testo vigente dal 28 dicembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-08;169~art1quater · fonte del testo

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