In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. ((Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.)) ((Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.)) ((Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.)) Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 marzo 2025

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2025 al 25 marzo 2025. 10 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… di VDS. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato, almeno ogni tolto: dieci aggiunto: sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al … del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del tolto: 28 aggiunto: 23 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore … ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra tolto: valutazione del danno sanitario e AIA aggiunto: VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1 tolto: comma 7aggiunto: , comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-12-03;207~art1bis · fonte del testo

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