1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300. 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

  • a)zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • b)zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
  • c)zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attivita' diverse dall'attivita' di tiro"

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2023 al 17 dicembre 2023. 206 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: 1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300. 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

aggiunto: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

aggiunto: b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

aggiunto: c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attivita' diverse dall'attivita' di tiro"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art11ter · fonte del testo

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