Art. 11-ter — Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300. 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
- a)zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b)zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c)zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attivita' diverse dall'attivita' di tiro"
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
