Art. 5 — Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
Alle imprese di autotrasporto alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ((o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,)) nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo. (( Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonche' alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo. ))
Testo vigente dal 8 maggio 2004
