Art. 1
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 MARZO 1998, N. 50
Testo vigente dal 16 marzo 1998
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 MARZO 1998, N. 50
Testo vigente dal 16 marzo 1998
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1998 al 16 marzo 1998. 253 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1998, in attesa della disponibilita' di maggiori aliquote dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quale ausiliario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresi' le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 MARZO 1998, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1998-01-13;2~art1 · fonte del testo
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