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[1]Per ricoprire le vacanze esistenti nell'organico dei generali di brigata stabilito dall'art. 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra e' autorizzato ad effettuare, sotto la data del 1° ottobre 1940-XVIII, la promozione di tre colonnelli dell'arma di fanteria e di due colonnelli dell'arma di cavalleria.
[2]Le vacanze che, per effetto di dette promozioni, si verificano nel grado di colonnello nei ruoli delle armi di fanteria e cavalleria saranno ricoperte con promozioni di tenenti colonnelli sotto la data del 1° gennaio 1941-XIX.
[3]Il numero di trentadue vacanze obbligatorie nei colonnelli di fanteria, stabilito per il primo semestre dell'anno 1941 dalla tabella n. 2 annessa alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e' ridotto a ventinove, fermo restando il numero di undici promozioni.
[4]Il numero di tre vacanze obbligatorie nei colonnelli di cavalleria, stabilito per il primo semestre dell'anno 1941 dalla citata tabella n. 2, e' ridotto a uno, fermo restando il numero di una promozione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
