Il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, e di tutte le disposizioni gia' in vigore nella precedente sessione. Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000. La tassa per il conferimento dell'abilitazione e' fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Universita' od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitate il suo insegnamento.

Testo vigente dal 30 marzo 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-02-23;102~art1 · fonte del testo

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