L'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, e' sostituito dal seguente: "La libera docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline. In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui e' chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa. Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato. Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati gia' in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina". Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Testo vigente dal 2 luglio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;357~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari