Fino al 30 giugno 2001, in tutti comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attivita' di vendita ambulante, l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; puo' in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attivita' di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalita' istituzionali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;494~art10 · fonte del testo

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