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[1]I contributi per i servizi obbligatori contemplati all'art. 4, relativi agli anni 1908 e seguenti, saranno versati dai Comuni alla Cassa provinciale entro quattro mesi dalla comunicazione delle quote risultanti dai riparti resi esecutori a norma di legge.
[2]Trascorso tale termine, senza che siasi effettuato il pagamento, su domanda dell'Amministrazione provinciale, e sentito il Comune, sara' provveduto a senso degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
