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[1]Alla riscossione delle annualita' garantite con delegazioni sulla sovrimposta o sul dazio consumo o sulle tasse locali, sono estesi i privilegi e le norme stabilite dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico approvato con decreto Reale 29 giugno 1902, n. 281.
[2]Le Provincie potranno agire sulle cauzioni degli esattori o degli appaltatori dei dazi di consumo inadempienti al versamento.
[3]Le multe per ritardato versamento sono devolute a favore delle amministrazioni provinciali.
[4]Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche agli esattori comunali o consorziali ed agli appaltatori dei dazi consumo nominati anteriormente alla promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
