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[1]Il numero delle delegazioni annuali in cui dove essere ripartito il debito, sara' stabilito di concerto fra i Comuni e la Provincia. In caso di dissenso, decidera' la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Ai provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, contemplati nel presente e nel precedente articolo, e' ammesso ricorso entro trenta giorni, da parte dalla Provincia, dei Comuni, dei contribuenti, alla V sezione del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;442~art5 · fonte del testo

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