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[1]I Comuni di tutte le Provincie del Regno, i quali entro l'anno 1908 non potranno estinguere i loro debiti liquidi ed esigibili verso le Provincie pel servizio degli esposti o per contributi afferenti ad altri servizi obbligatori per legge, maturatisi a tutto il 1907, rilasceranno, con decorrenza dal 1° gennaio 1909, delegazioni sulla sovrimposta, o, in caso d'insufficienza di questa, sul dazio consumo comunale, o sugli altri tributi locali, per la graduale estinzione dei debiti stessi.
[2]Per quei Comuni che rifiuteranno, o in qualsiasi modo ritarderanno, il rilascio delle delegazioni, provvedera' di ufficio la Giunta provinciale amministrativa.
[3]A cura delle prefetture sara' comunicato ogni anno alle intendenze di finanza l'importo delle delegazioni sulla sovrimposta.
[4]Le delegazioni sono esenti da qualunque tassa di bollo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
