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[1]Il concorso governativo previsto nell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sara' corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1909 e 1910, limitatamente alla meta' del suo ammontare, da accertarsi e da liquidarsi con le norme stabilite negli articoli 5 e 6 della succitata legge.
[2]Per i comuni della Calabria e della Basilicata sara' inoltre osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
