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[1]La commisurazione delle sovrimposte comunali e provinciali autorizzate a norma di legge nei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sara' fatta ogni anno in proporzione delle somme d'imposta principale erariale inscritta:

  • a)pei terreni, nei ruoli dell'anno 1906;
  • b)pei fabbricati, nei ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la sovrimposta.

[2]La ripartizione delle sovrimposte fra terreni e fabbricati sara' fatta:

  • a)pei terreni, in base al contingente dell'imposta erariale in principale risultante dai ruoli dell'anno 1906;
  • b)pei fabbricati, in base al contingente della imposta in principale risultante dall'applicazione della quota del 12.50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

[3]Nulla e' innovato agli articoli 66 e 69 della legge per la Basilicata 31 marzo 1904, n. 140, e 3 della legge per la Calabria 14 luglio 1907, n. 538.

Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;442~art2 · fonte del testo

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