Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La commisurazione delle sovrimposte comunali e provinciali autorizzate a norma di legge nei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sara' fatta ogni anno in proporzione delle somme d'imposta principale erariale inscritta:
- a)pei terreni, nei ruoli dell'anno 1906;
- b)pei fabbricati, nei ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la sovrimposta.
[2]La ripartizione delle sovrimposte fra terreni e fabbricati sara' fatta:
- a)pei terreni, in base al contingente dell'imposta erariale in principale risultante dai ruoli dell'anno 1906;
- b)pei fabbricati, in base al contingente della imposta in principale risultante dall'applicazione della quota del 12.50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.
[3]Nulla e' innovato agli articoli 66 e 69 della legge per la Basilicata 31 marzo 1904, n. 140, e 3 della legge per la Calabria 14 luglio 1907, n. 538.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
