Art. 13 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni

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Per la pubblicita' effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle ditte, cui essi si riferiscono, non puo' superare i seguenti limiti: Comuni di classe I...................................... L. 750 " " II...................................... " 675 " " III...................................... " 525 " " IV...................................... " 450 " " V...................................... " 300 " " VI...................................... " 225 " " VII...................................... " 75

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art13 · fonte del testo

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